Rottamazione Equitalia sì ma non per tutto

Rottamazione Equitalia sì ma non per tutto

Quando mancano appena due giorni alla fine della rottamazione delle cartelle Equitalia, arrivano ancora alcuni chiarimenti sulla rottamazione e su chi può accedervi. Non tutte le liti tributarie pendenti possono essere rottamate e con pagamenti quasi immediati. Chi si vuole avvalere della chance concessa dal decreto legge correttivo dei conti pubblici (approvato dal consiglio dei ministri ma ancora in attesa di definitiva stesura e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) deve sapere che essa non è ammessa per le liti relative, anche in parte, all’Iva riscossa all’importazione e al recupero degli aiuti di Stato e alle risorse proprie Ue.

Il pagamento del dovuto, poi, cioè gli importi oggetto della contestazione esclusi interessi di mora e sanzioni, andrà effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre prossimo o in tre tranche, se supera i 2 mila euro. Il provvedimento contenuto nella manovra correttiva ricalca, in molte sue parti, le disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli. Si pensi, per esempio, al perimetro temporale della disposizione che identifica le liti tributarie pendenti rottamabili in quelle la cui costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente è avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Oppure alle liti tributarie pendenti non suscettibili di chiusura agevolata che coincidono, dal punto di vista del loro contenuto oggettivo, con i ruoli non rottamabili (Iva riscossa all’importazione, somme dovute a titolo di aiuti di Stato ecc.).

Potranno quindi essere rottamati gli atti con ricorso contro le Entrate, presso la Commissione Tributaria Provinciale entro dicembre 2016 e non ancora definitivo. Ai fini della determinazione degli importi da pagare, la definizione agevolata delle controversie tributarie terrà conto del solo atto impositivo, senza considerare l’esito di eventuali sentenze di primo e secondo grado. Questo vuol dire rinunciare a potenziali sentenze favorevoli, con la contropartita di sveltire i tempi del contenzioso pendente e non “rischiare” costi accessori.

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