Dumping contrattuale sotto la lente dell’INL

Dumping contrattuale sotto la lente dell’INL

Il “dumping contrattuale” finisce sotto la lente degli ispettori dell’INL. Con la nota del 20 giugno 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha reso nota la scelta di portare avanti la sua azione volta a contrastare il fenomeno del “dumping contrattuale”, tornando dunque su un tema ampiamente dibattuto e controverso, quale quello della applicazione o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi, ovvero dei c.d. “contratti leader”. Va ricordato che su tale argomento era già intervenuto lo stesso INL con la circolare n. 3/2018 a seguito di numerose segnalazioni che erano pervenute dato l’insorgere di varie problematiche legate alla materia in oggetto.

L’INL ribadisce che l’azione di contrasto al fenomeno del “dumping contrattuale” è in corso con particolare riferimento al settore terziario, con il quale dunque si fa riferimento a numerose categorie contrattuali: il contratto del commercio, del turismo, dei servizi bancari ed assicurativi, alla distribuzione e servizi etc.. Infatti, è proprio in tale settore che si riscontrano numerose violazioni in materia contributiva o comunque legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge.

Continuando nella lettura del comunicato dell’INL, si evince che l’azione di contrasto si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti leader sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, ma i contratti stipulati da Organizzazioni Sindacali che, nel settore, risultano essere comparativamente meno rappresentative, come CISAL, CONFSAL ed altre sigle minoritarie.

Solamente l’applicazione di contratti leader pertanto, a dire dell’INL, consentirebbe determinati benefici come la fruizione di incentivi o il ricorso a forme contrattuali flessibili, e tutto ciò malgrado l’esistenza del principio di libertà sindacale.

Pertanto, fermo restando il principio di libertà sindacale, le imprese che non applicano i contratti leader, potranno rispondere di sanzioni amministrative, di omissioni contributive e di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Inoltre, secondo l’INL, gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti  delle violazioni accertate.

LE PERPLESSITA’

Numerose perplessità sorgono riguardo l’applicazione dei contratti leader e soprattutto in merito alle previsioni dell’INL. In primis, tra le tante opinioni contrastanti, è d’obbligo citare un approfondimento del 12 febbraio 2018, pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la quale si è dimostrata alquanto scettica verso la posizione assunta dall’INL.

Secondo la Fondazione infatti, il sopracitato concetto di “comparativamente più rappresentativo” sul piano nazionale, non trova alcuna concretizzazione in un dato certo. Pertanto, la Fondazione si domanda in quale modo materialmente le istituzioni ed i vari enti anche previdenziali possano attivarsi per seguire l’invito dell’INL, e secondo quali parametri ben precisi possano svolgere una loro attività di indagine e di controllo. Malgrado si parli da tanto del criterio di rappresentatività maggioritaria comparativa infatti, mancano di fatto le modalità attraverso cui individuare l’obiettività di tale requisito.

Così, in assenza di una definizione certa del criterio di maggiore rappresentatività comparata, non risulta sussistente il presupposto alla base dell’azione ispettiva prefissa dalla circ. n.3/2018.

Data la mancanza di criteri ben precisi ai fini dell’ individuazione di organizzazioni sindacali legittimate ad agire, ogni intervento teso a negare agevolazioni o incentivi o discipline derogatorie, non farebbe altro che incrementare il contenzioso, causando altresì un notevole rallentamento allo sviluppo della contrattazione di secondo livello che è tipica del sistema di flessibilità e di adattabilità delle norme alla singola azienda, oltre che creare innumerevoli disagi con riferimento all’utilizzo dei benefici contributivi e normativi.

Per approfondire ulteriormente l’argomento vi consigliamo l’articolo dell’Avv. Giovanni Di Corrado, consulente del lavoro e direttore del Centro Studi Confimprenditori, tratto dalla rivista Il Corriere della Paghe.

Articolo Precedente Assegno di ricollocazione: è operativo

Leave Your Comment

Seguici sui social

Confimprenditori con lo stesso slancio ed il coraggio delle proprie scelte è al fianco di imprenditori e liberi professionisti.

Sede Operativa

Sede Istituzionale

Piazza di San Lorenzo In Lucina 4, scala B, 00186 – ROMA segreteria@confimprenditori.it

Sede Nazionale

Lungotevere dei Mellini 44, Scala Visconti, 3° Piano, 00193 ROMA

© 2016 - 2024 CONFIMPRENDITORI | C.F. 92020470834 | PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Powered by MG Vision