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IRAP: per definire l’aliquota serve lo Statuto

Una sentenza della CTR Lombardia chiarisce in maniera inequivocabile le modalità di applicazione dell’aliquota IRAP per le società. Il chiarimento parte dal ricorso presentato da una società contro una cartella di pagamento notificata da Equitalia, che contestava l’applicazione di un’aliquota pari al 4,82% (riservata a banche, assicurazioni ed altri enti finanziari) piuttosto che l’aliquota ordinaria del 3,9%.
Dall’analisi dello Statuto della società ricorrente si evinceva chiaramente che una delle attività della società era anche quella assicurativa, non limitandosi essa all’espletamento della mera mediazione ma coinvolgendo anche prestazioni di consulenza ed ogni altra attività nel campo dell’assicurazione.
I giudici pertanto hanno ritenuto infondato il ricorso in quanto irrilevante il fatto che la società non abbia svolto nell’anno in considerazione alcuna attività assicurativa o assimilabile. Tanto che è la stessa società ad ammettere, per via del proprio Statuto, che la sua attività economica rientra nel campo assicurativo, comprendendo anche, e non solo, la mera mediazione quanto attività di consulenza nel settore assicurativo. Risulta pertanto giustificata l’applicazione dell’aliquota del 4,82% ai fini IRAP.
Ciò determina quindi il principio per cui, ai fini della corretta determinazione ed applicazione dell’imposta, ciò che rileva è quanto riportato dallo Statuto societario e non l’attività prevalentemente svolta dalla società nell’anno di riferimento.

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24 Luglio 2024

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